Carlo Flamini
Si stanno svolgendo in questi giorni le discussioni attorno agli atti delegati che consentiranno di applicare in ogni Stato membro il nuovo sistema di autorizzazioni agli impianti. Il sistema vigente oggi, imperniato sul concetto di “diritto di impianto o reimpianto”, cesserà ufficialmente di esistere il 31 dicembre 2015, anche se è previsto un regime transitorio che può essere attivato a scelta da parte degli Stati membri e che consentirà ai produttori oggi detentori di diritti in portafoglio di operare la conversione in autorizzazione con tempi più lunghi.
La differenza tra diritto e autorizzazione
Sebbene diritto e autorizzazione abbiano un’unica finalità, quella di consentire al soggetto titolare di impiantare un vigneto, le differenze sono sensibili. Innanzitutto, il diritto oggi è commercializzabile, quindi si può venderlo slegandolo dalla terra (cosa non prevista nel sistema francese, dove ogni diritto all’impianto è sempre legato a una particella di vigneto). Il diritto, in un Paese come il nostro, ha quindi un valore di mercato, direttamente proporzionale alle richieste di acquisto. L’autorizzazione richiama invece lo schema francese: viene concessa nominalmente, quindi non può essere ceduta, neppure a titolo gratuito.
Che cosa succede ai diritti in portafoglio
Prima di vedere come verranno concesse le nuove autorizzazioni, analizziamo che cosa succederà ai diritti oggi presenti in Italia. A oggi, sono in circolazione circa 50.000 ettari di diritti, ettari di carta, quindi: di questi, il 90% sono detenuti dai produttori, il resto è nelle riserve regionali. La nuova Ocm (reg. 1308/2013) prevede che tutti questi diritti in portafoglio possano essere convertiti in autorizzazioni nel momento in cui andrà a regime il nuovo sistema. Dal 31 dicembre 2015, quindi, in Europa non si avranno più diritti, ma solo autorizzazioni, e nessuna di queste potrà essere ceduta a terzi.
La proroga italiana
In sede di negoziati Pac, proprio in considerazione dell’alto numero di ettari detenuti in forma di diritti, l’Italia ha chiesto e ottenuto una proroga al termine di conversione: per cui, i produttori potranno chiedere la conversione non entro il 31 dicembre 2015, ma cinque anni più tardi, il 31 dicembre 2020. Da qui, decorrono tre anni di validità dell’autorizzazione, per cui il limite massimo per effettuare l’impianto del vigneto autorizzato è il 31 dicembre 2023.
Non ci sarà un doppio binario
In sede di negoziati, si era ventilata l’ipotesi di una sorta di doppio binario: ovvero, per quegli Stati che avessero attivato l’opzione proroga, si sarebbe mantenuto in vita il sistema dei diritti vigente, compresa quindi la possibilità della commercializzazione. In sostanza, un produttore italiano avrebbe avuto tempo fino al 31 dicembre 2020 per vendere il diritto di reimpianto: in caso di mancata compravendita, avrebbe avuto sempre l’opzione di convertirlo in autorizzazione e piantare il vigneto corrispondente entro i tre anni successivi.
Tuttavia, l’ipotesi doppio binario (diritti commercializzabili in attesa di convertirli in autorizzazioni), seppure l’Italia stia ancora cercando di strappare una deroga a Bruxelles, è da escludersi, considerato che il sistema dei diritti di reimpianto viene formalmente abolito il 31 dicembre 2015 dal nuovo regolamento Ocm unica del 2013. Quello che la Commissione concede, in gran sostanza, è solo un lasso di tempo maggiore per dar modo a ogni azienda di valutare il momento più opportuno di convertire il diritto posseduto in autorizzazione. Trascorso infruttuosamente questo tempo, il diritto comunque decade: ovvero, il 31 dicembre 2020 se il produttore non ha fatto richiesta di conversione, al più tardi il 31 dicembre 2023 se ha fatto richiesta di conversione ma non ha effettuato l’impianto (e qui si pagherà la relativa sanzione).
L’erosione del vigneto
E’ evidente a questo punto l’altra grande differenza tra il sistema dei diritti e quello delle autorizzazioni. Il diritto, oltre a una sua naturale scadenza più ampia rispetto all’autorizzazione (cinque-otto campagne a seconda delle regioni), consentiva innanzitutto più opzioni al produttore: piantare vigneto oppure venderlo, mantenendo però il possesso della terra, che poteva essere destinata ad altri scopi. Aveva quindi un suo valore intrinseco a livello di patrimonio aziendale.
Ma quel che più conta, a livello di potenziale viticolo nazionale, il diritto era una sorta di paracadute per il vigneto Italia: consentiva a chi intendesse smettere l’attività produttiva di cederlo ad altri soggetti intenzionati invece a espandere la propria, attivando una staffetta che a conti fatti limitava il depauperamento di un potenziale produttivo che comunque non poteva per legge crescere (si ricorda che nell’Ue vige tuttora il blocco degli impianti).
Con il nuovo sistema delle autorizzazioni, a ogni viticoltore che espianta viene automaticamente concessa la possibilità di richiedere un’autorizzazione per il reimpianto del medesimo ettarato. Ma è di tutta evidenza che se l’espianto è dovuto a cause economiche o semplicemente all’età avanzata del titolare, quell’ettaro di vigneto andrà perduto per sempre: primo, perché l’autorizzazione è data nominalmente all’azienda e ancorata alla sua superficie, per cui se l’azienda cessa, scompaiono anche le sue prerogative; secondo, perché con la soppressione del regime dei diritti, a partire dal 1° gennaio 2016, scompaiono anche le “riserve”, che avrebbero potuto fungere da centri di raccolta delle autorizzazioni non richieste a seguito di espianto.
Le autorizzazioni e la crescita del potenziale
In un Paese come il nostro, che ha visto e continua a vedere forti erosioni della superficie vitata anche prima del triennio delle estirpazioni con premio, il sistema autorizzativo mostra una prima crepa. Tuttavia, le autorizzazioni – ed è questa la novità – portano in dote anche la possibilità di ampliare le superfici a vite degli Stati membri. Ogni anno, a partire dal 2016, gli Stati membri possono concedere autorizzazioni a piantare nuovi vigneti per una quota non superiore all’1% del totale vigneto nazionale. In Italia, se entrasse in vigore domani mattina, il potenziale sarebbe di circa 6.000 ettari. Vanno esclusi dal computo i diritti in portafoglio e quelli delle riserve, pari come abbiamo detto a circa 50.000 ettari: estremizzando, però, se venissero convertiti e piantati tutti nel giro di due anni, allora entrerebbero anch’essi nel calcolo dell’1%, contribuendo ad aumentare leggermente gli ettari a disposizione. Si leggono in questo senso le pressioni che si stanno facendo sul ministero affinché imponga alle regioni da una parte di sbloccare i diritti detenuti nelle riserve e dall’altra di revocare ove previsti i limiti alla commercializzazione extra regione, consentendo di sfruttare al massimo il meccanismo delle compravendite fino al 31 dicembre 2015.
Per l’Italia, a questo punto, si pongono alcuni scenari: ipotizziamo quello peggiore, con un’ondata erosiva di ampia portata (circa 4.000 ettari di vigneto l’anno, in linea con gli ultimi dieci, non più rimpiazzabili dalla compravendita dei diritti) e richieste per nuove autorizzazioni che non arrivano a coprire il massimale dell’1% disponibile. Il saldo sarebbe zero o addirittura in passivo.
Lo scenario migliore, a fronte sempre di estirpi fisiologici per 3-4.000 ettari, sarebbe quello di avere richieste che coprono i 6-6.500 ettari disponibili, quindi con un saldo finale di crescita di 2.000 ettari.
L’appeal delle autorizzazioni
Questo secondo scenario che prevede un saldo positivo tra cessazioni e nuovi impianti si produce se le autorizzazioni hanno un appeal per le aziende. Qui un ruolo fondamentale avrà il meccanismo con cui verranno concesse, meccanismo che ormai è quasi definito in ambito comunitario e che prevede ampi margini di manovra all’interno dei vari Stati.
I Paesi possono agire in due fasi: per scremare sin dall’inizio le domande, attivando criteri preliminari di ammissibilità, e successivamente – in caso comunque di domande in eccesso – agendo con criteri di priorità. Gli atti delegati entrano nel dettaglio di formulazioni un po’ generiche a questo proposito contenute nell’Ocm, e quindi qui la partita è da seguire ancora con attenzione.
Quello che riteniamo utile evidenziare sono un paio di scenari: da una parte, in caso di splafonamento delle richieste, lo Stato potrebbe elargire le autorizzazioni pro-quota fra tutti i richiedenti, con il rischio che chi ha chiesto 20 si veda riconosciuto 1. Un’attenta selezione dei criteri di priorità, tra l’altro modulabili di anno in anno, consentirebbe di attenuare questo scenario, onde non rendere da subito le autorizzazioni una sorta di miraggio o una mancia.
Dall’altra parte, il sistema autorizzativo è esposto all’opzione della co-gestione con le Regioni, come è stato fatto per le misure sull’Ocm: 6.000 ettari potenziali sarebbero sparpagliati per 21 amministrazioni locali, con regioni che si troverebbero in over quota da subito avendo richieste massicce, e altre invece con richieste inferiori al disponibile, la necessità di attivare dei meccanismi di compensazione o travaso che allungherebbero in maniera esponenziale i tempi di rilascio delle autorizzazioni.
Conclusioni
Sono – i criteri di selezione delle domande e il soggetto gestore delle concessioni – due fattori che l’Italia deve valutare con grande attenzione, in quanto per tutto ciò che abbiamo esposto sinora a livello generale quello delle autorizzazioni è un sistema di per sé rigido sia nella gestione dei momenti di crisi, sia nel favorire i momenti espansivi del ciclo economico del settore vitivinicolo, in quanto:
– permette sì l’incremento di superfici (1% o addirittura inferiore in caso di scelta restrittiva da parte dello Stato), ma se gestito con criteri troppo larghi e dispersivi non consente di concentrare le autorizzazioni là dove servono e in tempi brevi;
– a differenza dei diritti, non consente l’immediato trasferimento di ettari da zone in crisi a zone in espansione, penalizzando di fatto entrambe (un fenomeno come quello del Prosecco, che ha drenato diritti di reimpianto per 4.000 ettari in 4 anni, non sarebbe più replicabile nelle modalità e nei tempi che lo hanno caratterizzato);
– non garantisce a regioni, zone, aziende che hanno la possibilità di crescere la certezza di avere le risorse per farlo in tempi e quantità sufficienti allo scopo prefisso.
Inoltre, per certi versi è un sistema addirittura pericoloso, in quanto:
– non avendo più meccanismi di “travaso” tra produttori o “riserve” dove far confluire le autorizzazioni non esercitate a seguito di espianto, non mette al riparo da dinamiche di crisi del sistema produttivo che portino a massicci abbandoni, come verificatisi negli anni recenti;
– un saldo negativo tra espianti e nuovi impianti si ripercuote sull’1% della dotazione complessiva di autorizzazioni disponibile l’anno seguente, attivando una sorta di meccanismo involutivo del patrimonio vitato nazionale da cui sembra difficile uscire.
in unsistema così variegato e complesso non si saprà mai ciò che è bene da ciò che è male.
Bravo Carlo, analisi molto interessante. Ma siamo sicuri che l’impossibilità di ripetere fenomeni espansivi come quello del prosecco sia così negativa? Per trasformatori e imbottigliatori certamente sì. Ai viticoltori invece credo che dovremmo dare almeno un paio d’anni di tempo per rispondere a questa domanda… non dimenticando che questa normativa sui diritti serve a proteggere loro.