Dal 1° agosto sono scattati, almeno sulla carta, i controlli dei vini Dop e Igp secondo le nuove modalità previste dal decreto del ministero delle Politiche agricole del 14 giugno 2012.
In particolare nel comparto dei vini Igp, per l’attivazione del nuovo sistema dei controlli, si attende ancora la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dei decreti ministeriali di incarico.
Con il 31 luglio 2012 è cessato l’incarico di controllo da parte dell’Icqrf che non svolgerà più questa funzione, ora assegnata agli organismi di controllo terzi.
Grande incertezza regna tra gli operatori in attesa di conoscere quali saranno gli organismi che dal 1° agosto assumeranno l’incarico al controllo dei singoli vini a Igp.
Secondo anticipazioni ufficiose gli operatori dovranno effettuare una comunicazione sulla giacenza dei vini Igp sfusi alle ore 24,00 del 31 luglio utilizzando la modulistica che ciascun organismo predisporrà e che riguarderà il nome della IGP, le tipologie, eventuale annata, quantitativi, ecc.
Considerando il ritardo nell’avvio di questo sistema di controllo sembrerebbe che la dichiarazione di giacenza possa essere effettuata nel mese di agosto, purché avvenga trasmessa comunque prima dell’eventuale imbottigliamento del vino stesso. Questa comunicazione servirà anche come notifica di iscrizione per le relative Igp.
Le operazioni di imbottigliamento dovranno essere comunicate dai soggetti imbottigliatori, per quanto concerne i quantitativi di vino IG imbottigliato, non oltre sette giorni lavorativi dalla data di conclusione delle operazioni di imbottigliamento e comunque almeno tre giorni lavorativi prima della data di trasferimento o di vendita dei prodotti imbottigliati, alla competente struttura di controllo con tutte le informazioni contenute nell’apposito modello.
Limitatamente ai casi di urgenza, relativi al trasferimento o alla vendita immediata di partite di vini, il soggetto interessato effettua comunicazione preventiva di imbottigliamento. La struttura di controllo deve emettere parere entro le successive 24 ore lavorative, previa verifica della sussistenza dei requisiti quantitativi della partita oggetto di imbottigliamento. La relativa partita diviene trasferibile e/o vendibile allo scadere del predetto termine.
Per quanto riguarda i vini a Dop si realizza una semplificazione burocratica in quanto la comunicazione può avvenire con le stesse modalità utilizzate per i vini Igp, diversamente dal passato, quando la comunicazione doveva essere effettuata prima dell’imbottigliamento.