Codice Icqrf in etichetta: i limiti nell’export
Nelle esportazioni verso Paesi terzi, il solo importatore extra Ue non consente di sostituire con il codice Icqrf il nome dell’operatore europeo
July 17, 2026
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Codice Icqrf in etichetta: i limiti nell’export
L’indicazione dell’operatore economico in etichetta costituisce uno degli elementi fondamentali della disciplina dei prodotti vitivinicoli. Per vini e vini frizzanti il riferimento riguarda, di norma, l’imbottigliatore; per gli spumanti, invece, il produttore o il venditore. La normativa consente in alcuni casi di sostituire il nome o la ragione sociale e la sede dell’operatore con il codice identificativo attribuito dall’Icqrf, accompagnato dalla sigla “IT”. Si tratta però di una facoltà soggetta a condizioni precise.
L’approfondimento curato dal Team dell’Ufficio giuridico di Unione Italiana Vini e pubblicato su Il Corriere Vinicolo n. 23 del 13 luglio 2026 chiarisce i limiti applicativi di questa deroga, con particolare riferimento alle esportazioni verso Paesi terzi.
L’articolo 46, paragrafo 5, del Regolamento (UE) 2019/33, letto insieme all’articolo 4, comma 3, del D.M. 13 agosto 2012, consente l’impiego del codice Icqrf soltanto quando sulla stessa etichetta compaiano il nome o la ragione sociale e l’indirizzo di un’altra persona fisica o giuridica stabilita nell’Unione europea, intervenuta nel circuito commerciale e diversa dall’operatore identificato mediante codice.

La disciplina risponde a una duplice esigenza: permettere al consumatore di individuare almeno un operatore stabilito nell’Unione europea e garantire alle autorità competenti la possibilità di identificare il soggetto responsabile ai fini dei controlli.
Il problema si pone soprattutto nell’export extra Ue, dove l’etichetta riporta frequentemente il nome dell’importatore estero. La presenza di quest’ultimo, tuttavia, non soddisfa il requisito previsto dalla normativa unionale. Se l’etichetta indica soltanto l’importatore stabilito in un Paese terzo e non riporta un altro operatore del circuito commerciale con sede nell’Unione europea, il produttore, l’imbottigliatore o il venditore non possono essere identificati tramite il solo codice Icqrf, ma devono comparire per esteso.
Il ricorso al codice rimane invece possibile quando in etichetta sia indicato chiaramente anche un diverso operatore economico stabilito nell’Unione europea. La norma conferma quindi il carattere eccezionale di questa modalità di identificazione, che non può essere estesa oltre le condizioni espressamente previste.
Per ulteriori domande e informazioni è possibile scrivere a serviziogiuridico@uiv.it.