Le soglie applicabili: uva, mosto, vino e prodotti vitivinicoli trasformati
Le soglie di seguito riportate sono soglie di gestione della certificazione biologica ai sensi del DM 309/2011 e ss.mm., la cui applicazione è stata ora prorogata al 31 dicembre 2027 dal decreto adottato il 22/12/2025. Non si tratta di limiti di sicurezza alimentare.
Colture arboree biologiche (uva)
- Acido fosfonico: 1,0 mg/kg
- Acido etilfosfonico: 0,01 mg/kg
Questi valori costituiscono il riferimento per la valutazione della conformità biologica della materia prima.
Prodotti vitivinicoli biologici trasformati provenienti da uva (mosto e vino)
- Acido fosfonico: 1,0 mg/kg
- Acido etilfosfonico: 0,01 mg/kg
Per mosto e vino biologici si applicano le stesse soglie previste per le colture arboree di origine, come stabilito dal DM 309/2011 e successive modifiche, la cui efficacia è stata prorogata al 31 dicembre 2027.
Altri prodotti vitivinicoli trasformati
Per aceto, aceto balsamico, mosto concentrato, mosto cotto, mosto concentrato rettificato e condimenti di origine vitivinicola non è previsto un limite numerico fisso.
In questi casi, la rispondenza al DM 309/2011 e ss.mm. deve essere valutata:
- considerando i fattori di trasformazione del processo produttivo;
- mettendo in relazione il residuo nel prodotto finale con quello atteso a partire dalla materia prima.