Il 30 ottobre sarà possibile l’immissione al consumo del vino novello secondo quanto disposto dal decreto del ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali 13 agosto 2012, che ha semplificato e accorpato le norme nazionali di attuazione della normativa comunitaria in materia di etichettatura in generale, di menzioni tradizionali e di designazione e presentazione dei vini a DOP e IGP.
Il sistema di produzione nonché l’immissione al consumo del “vino novello” è stata notevolmente semplificata, abrogando il precedente decreto 13 luglio 1999. Ai sensi dell’allegato 7 del nuovo decreto, la produzione e immissione al consumo dei vini novelli deve rispettare le seguenti regole:
– la menzione tradizionale “novello” è riservata solamente ai vini a DOP o IGP tranquilli e frizzanti;
– la loro immissione al consumo è ora anticipata al 30 ottobre;
– il periodo di vinificazione non può essere inferiore a 10 giorni dall’inizio della vinificazione stessa;
– il processo di fermentazione con macerazione carbonica dell’uva intera deve riguardare almeno il 40% del vino (in precedenza era il 30%);
– il titolo alcolometrico totale minimo al consumo non può essere inferiore a 11% vol. e il limite massimo di zuccheri riduttori residui non deve essere superiore a 10 g/l;
– non sussistono più disposizioni restrittive nell’uso di contenitori di capacità superiore a 1,5 litri e sono altresì soppressi i vincoli sui materiali utilizzabili per i recipienti;
– l’estrazione dagli stabilimenti di confezionamento anteriormente alla data del 30 ottobre è condizionata all’iscrizione sui documenti di trasporto della dicitura “ da non immettere al consumo prima delle ore 0,01 del 30 ottobre .…..(indicare anno)”, eliminando le limitazioni di data esistenti fino ad oggi.
Ulteriori precisazioni relative al modo di ottenimento nonché in materia di utilizzazione di tale menzione possono essere previsti dai relativi disciplinari di produzione.
Infine si ricorda che il vino novello deve essere ottenuto interamente con prodotto della stessa annata e non è consentito il taglio con il 15% di vino proveniente da altra vendemmia, come chiarito da una apposita comunicazione del Mipaaf.
Sul Corriere Vinicolo n° 35 del 10 settembre un’ampia disamina di tutte le novità contenute nel decreto