Dopo l’uscita sull’ultimo numero del Corriere Vinicolo dell’articolo dal titolo “Articolo 62: si può e si deve correggere” (consultabile qui), il ministero delle Politiche agricole si è reso disponibile a un confronto sulle questioni più problematiche riguardanti non solo il decreto applicativo, che deve ancora passare il vaglio del Consiglio di Stato, ma anche sulla filosofia generale della norma, che sta generando non poche inquietudini all’interno della filiera.
Di seguito, pubblichiamo le risposte ai nostri quesiti forniteci dalla Commissione interministeriale (Mipaaf-Sviluppo economico) che si è occupata della stesura del decreto, che ringraziamo sin d’ora per la disponibilità accordataci e per la sensibilità dimostrata nei confronti del settore vino.
Innanzitutto alcune alcune puntualizzazioni di carattere generale – precisa la Commissione – allo scopo di consentire ai lettori maggiore comprensibilità delle risposte di seguito fornite, in base alla impostazione data al Decreto applicativo dell’art. 62 dalla Commissione stessa:
il Decreto interministeriale applicativo dell’art. 62 del D.L. 1/2012 è attualmente all’esame del Consiglio di Stato, che potrebbe richiedere modifiche;
- sebbene sia stato previsto che, in taluni casi, la fattura (come anche altri semplici documenti accompagnatori dei prodotti), adeguatamente integrata con tutti gli elementi previsti dall’art. 62 comma 1, possa assolvere “… gli obblighi di cui all’articolo 62, comma 1, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.”, va sempre tenuto conto del fatto che contratto e fattura hanno funzioni diverse;
- ai sensi dell’art. 62 è la consegna della fattura che va presa in considerazione per il calcolo dei tempi di pagamento e degli eventuali interessi di mora.
- E’ corretto che i contratti di cessione di uva e vino, verbali o scritti, stipulati prima del 24 ottobre 2012 e ancora in essere dopo tale data, sono sottoposti alle disposizioni di cui al comma 1 dell’art. 62 a partire dal 31 dicembre 2012?
R. Occorre distinguere tra contratti scritti e contratti verbali:
- il Decreto applicativo prevede che i contratti stipulati in forma scritta prima del 24 ottobre 2012, e vigenti dopo tale data, nel caso in cui non contengano tutti gli elementi previsti al comma 1 dell’art. 62, possano essere completati, per gli elementi mancanti, entro il 31 dicembre 2012;
- i contratti verbali non sono contemplati dall’art. 62 e, per evitare le sanzioni previste, devono essere stipulati in forma scritta a far data dal 24 ottobre 2012.
- E’ corretto che i contratti di cessione di uva e vino, verbali o scritti, stipulati prima del 24 ottobre 2012 e ancora in essere dopo tale data, sono sottoposti alle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell’art. 62 e, in particolare, ai termini di pagamento di 30/60 giorni a partire dal 24 ottobre stesso?
2a) Quelli con termini di pagamento superiori ai 30/60 giorni già concordati dovranno essere adeguati alla norma? Se sì, da quando decorrono esattamente questi termini?
R. Sì, Le previsioni del comma 2 (pratiche commerciali sleali) e del comma 3 (tempi di pagamento) dell’art. 62 entrano in vigore il 24 ottobre 2012, senza deroghe.
2a) Sì, a prescindere da quando sia stato stipulato il contratto, i nuovi termini massimi di pagamento di 30 o 60 giorni (a partire dall’ultimo giorno del mese di consegna della fattura) per evitare l’addebito degli interessi, entrano in vigore per le fatture consegnate a partire dal 24 ottobre 2012.
- La direttiva europea 2011/7/UE a cui si ispira l’articolo 62 prevede (articolo 3, comma 5) che venditore e acquirente possano accordarsi sui tempi di pagamento, andando anche oltre i 60 giorni stabiliti dalla direttiva, purché ciò non pregiudichi i legittimi interessi del creditore. Perché non è stata data questa facoltà al settore agroalimentare?
R. E’ stata una Legge (il Decreto Legge 1/2012, convertito con modificazioni in legge 24 marzo 2012, n. 27) che ha stabilito i termini, a prescindere da quanto previsto dalla direttiva europea, peraltro ancora in fase di recepimento, non il Decreto interministeriale applicativo che non avrebbe potuto introdurre modificazioni su questo punto.
- L’art. 62 non ha tenuto conto di realtà che si collocano nel mezzo della filiera e che esportano all’estero. I pagamenti all’estero, in particolare dai paesi extra UE, ma non solo, sono in media ricevuti non prima di 110/115 giorni dalla data di effettiva spedizione della merce. Così come concepita la norma, soprattutto per le aziende fortemente orientate all’export, significherebbe un fabbisogno di nuova finanza che in questo periodo di difficile accesso al credito può creare gravi difficoltà. Si può pensare di escludere dall’applicabilità i pagamenti effettuati per merce venduta
iin esenzione Iva art. 8, destinata appunto all’esportazione?
R. L’art. 62 si occupa di tutte le cessioni di prodotti agricoli ed alimentari lungo tutte diverse le fasi delle diverse filiere, si tratta di una casistica davvero immensa, con un numero elevatissimo di peculiarità. Tuttavia la legge persegue l’obiettivo di “uniformare” le relazioni commerciali relative alle cessioni di tali prodotti, senza operare distinzioni né prevedere disparità o esclusioni.
- L’art. 1 del D.M. 15 novembre 1975 stabilisce che per le cessioni di beni il cui prezzo, in base a disposizioni legislative, usi commerciali, accordi economici collettivi o clausole contrattuali, è commisurato ad elementi non ancora conosciuti alla data di effettuazione dell’operazione, la fattura può essere emessa entro il mese successivo a quello in cui i suddetti elementi sono noti o il prezzo è stato comunque determinato. L’art. 62 assorbe quanto disposto da tale provvedimento o lo esclude?
R. L’art. 62 non modifica le norme fiscali vigenti (su questo punto vedi l’approfondimento a cura dello Studio Pirola qui, ndr).
Alcuni casi specifici
Caso specifico/1: cessione di uva da privato a privato ad agosto 2012, pagamento in due o più acconti, con saldo finale come da consuetudine a conguaglio a campagna terminata (anno 2013). Se il mio termine ultimo per adeguare il contratto è il 31 dicembre 2012, lì va indicato anche il prezzo di cessione, che però potrebbe non essere ancora stato determinato nella sua totalità. Come comportarsi per la forma scritta con indicazione del prezzo e per i termini di pagamento?
R. Il prezzo va obbligatoriamente indicato nel contratto scritto, pena nullità del contratto stesso; eventuali variazioni del prezzo originariamente pattuito sono ovviamente possibili, con l’accordo delle parti e le forme previste, e danno vita ad un nuovo contratto che sostituisce il precedente.
Caso specifico/2: un contratto sottoscritto il 15 agosto 2012 e che prevede la consegna in unica soluzione di una partita di uva a fine agosto è sottoposto ai termini di pagamento di cui al terzo comma dell’art. 62 (30 giorni) anche se le due parti erano abituate a regolare con tempi superiori? Scattano già gli interessi di mora nel caso si attenda l’entrata effettiva in vigore della norma, ovvero il 24 ottobre?
R. Un contratto nel quale la consegna completa dell’uva avviene entro fine agosto 2012 non è soggetto a quanto previsto dall’articolo 62. In ogni caso la normativa fiscale attuale prevede tempi per l’emissione della fattura; nei casi consentiti, la fattura differita “può essere emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello della consegna o spedizione.”.
Caso specifico/3: cessione di cisterna di vino sfuso il 15 ottobre, con accordo reciproco per pagamento a 120 giorni. Il contratto deve essere adeguato a 60 giorni e integrato in forma scritta con indicazione del prezzo a dicembre?
R. Se il contratto è stato stipulato prima del 24 ottobre 2012 (dato che la consegna è del 15 ottobre 2012), solo nel caso in cui non contenga tutti gli elementi previsti dal comma 1 dell’art. 62, ad esempio il prezzo, si prevede che debba essere integrato degli elementi mancanti entro il 31 dicembre 2012. Per quanto riguarda i termini di pagamento, il periodo massimo di 60 giorni per i beni non deteriorabili, quale è il vino sfuso, si applica alle fatture consegnate a partire dal 24 ottobre 2012.
Caso specifico/4: vendita da produttore a imbottigliatore per quantità annuale definita a prezzo definito e ritiro ripartito da parte dell’imbottigliatore durante l’anno con pagamento a 60 giorni dal ritiro. Questo è il contratto tipico del settore, che al produttore garantisce una somma certa e uno smaltimento del prodotto certo, permettendo al contempo all’imbottigliatore un esborso frazionato. Si potrà continuare a fare?
I contratti di questa natura già in essere come dovranno essere adeguati per quanto riguarda i commi 1, 2 e 3 del decreto applicativo?
R. Per quanto riguarda i termini di pagamento la legge fa riferimento alla data di consegna della fattura.I contratti stipulati prima del 24 ottobre 2012 devono essere eventualmente adeguati e ricomprendere tutti gli elementi di cui al comma 1 dell’art. 62: durata, quantità, caratteristiche del prodotto venduto, prezzo, modalità di consegna e di pagamento, entro il 31 dicembre 2012. I contratti stipulati a partire dal 24 ottobre 2012 devono contenere tutti i predetti a pena di nullità.
Per quanto riguarda il comma 2 dell’art. 62, relativo alle cd. pratiche commerciali sleali, va rispettato quanto previsto dalla legge, non sono previsti specifici adeguamenti o integrazioni salvo, ovviamente, rimuovere dai contratti clausole contrastati con le disposizioni di legge.