E’ un via libera quello dato dalla Sezione Consultiva per gli Atti Normativi del Consiglio di Stato al decreto applicativo dell’articolo 62 della legge 27/2012. Un parere lungamente atteso, considerato che il decreto è stato varato a luglio, e che ha tenuto con il fiato sospeso non solo gli operatori del settore agroalimentare, ma lo stesso ministero delle Politiche agricole. In caso di un parere contrario, si sarebbe generata ulteriore confusione in una norma che continua comunque a creare una certa apprensione.
“La Sezione – si legge nelle premesse alla decisione – esprime un parere complessivamente favorevole sullo schema di regolamento in esame, che completa in modo adeguato il disegno della disciplina delle relazioni economiche della filiera agroalimentare, disegnate, nelle loro coordinate essenziali, dal citato art. 62”.
Alcune osservazioni comunque il Consiglio di Stato le ha fornite, in particolare su alcuni punti del decreto che necessitano di maggiori chiarimenti e precisazioni da parte del legislatore: per esempio la parte relativa alle pratiche sleali o la prescrizione di controllare scrupolosamente che la parte riguardante la decorrenza dei termini di pagamento sia coerente con la normativa relativa all’Iva: “L’impostazione prescelta dallo schema regolamentare è condivisibile, poiché la determinazione esatta dei termini di pagamento costituisce uno dei punti più importanti delle relazioni commerciali, ai fini di una trasparente e chiara regolamentazione dei rapporti tra i soggetti della filiera agroalimentare. Il collegamento della decorrenza dei termini alla trasmissione della fattura ha il pregio di saldare gli adempimenti fiscali (in particolare, quelli connessi al pagamento dell’imposta sul valore aggiunto) con la corretta esecuzione delle obbligazioni pecuniarie delle parti. Tuttavia, si raccomanda all’amministrazione di verificare, in termini generali, la piena aderenza delle regole previste con la normativa Iva in materia”.
Qualche perplessità invece sulla parte relativa alla data di cessione del prodotto in mancanza di data certa di ricevimento della fattura. “Al comma 4, si stabilisce che, in mancanza di certezza circa la data di ricevimento della fattura, questa si assume ricevuta nella stessa data di consegna dei prodotti. È opportuno chiarire l’esatto significato della previsione. La formula si assume, infatti, non possiede una valenza univoca. Si suggerisce, allora, di prescrivere che, in mancanza della prova documentale della data di ricevimento della fattura, secondo le modalità analiticamente indicate dalla disposizione regolamentare, si presume che la data di ricevimento della fattura coincida con quella di consegna delle merci. Si dovrebbe trattare, però, di una presunzione semplice, che potrebbe essere superata mediante la prova contraria”.
Giudicato invece coerente l’ambito di applicazione ai contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della norma, il 24 ottobre, per quanto riguarda “contenuti degli accordi e alla forma scritta”: “La previsione risulta condivisibile – spiega il Cds – dal momento che si tratta di regole riferite alle relazioni commerciali in sé considerate, indipendentemente dai momenti in cui sono stati perfezionati gli atti negoziali su cui esse si basano”.
Confermata infine la discriminante cessione/conferimento per quanto riguarda le cooperative: “Correttamente, al comma 2 dell’articolo 1, si precisa che non costituiscono cessioni, ai fini della applicazione della disciplina in esame, determinate operazioni, analiticamente elencate, compiute dagli imprenditori che conferiscono i prodotti alle cooperative, alle organizzazioni di produttori, agli imprenditori ittici. Nel quadro del citato art. 62, infatti, la formula cessione non deve intendersi, in senso ampio e letterale, come trasferimento di un diritto, ma, piuttosto, come operazione di scambio assimilabile al paradigma generale della vendita”.