Il D.L. n. 16/2012 (decreto “Semplificazioni”) in sede di conversione al Parlamento è stato approvato al Senato con alcune significative modifiche che riguardano la contestatissima imposta municipale. Una parte delle modifiche, ora al vaglio della Camera, riguardano l’agricoltura. Occorre subito dire che sul decreto, così come è stato licenziato dal Senato, pesa il rischio di incostituzionalità evidenziato dal servizio studi della Camera per supportare l’analisi da parte della Commissione Finanze che sta per iniziare l’esame del provvedimento. La censura riguarda la parte del decreto modificata al Senato che prevede il rinvio ad un dpcm (da emanarsi entro il 10 dicembre) per la modifica delle aliquote e della detrazione dell’abitazione principale; ciò contrasterebbe con la previsione dell’art. 23 della Costituzione per effetto del quale “nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge”. Il dpcm è una fonte di rango secondario che non sarebbe compatibile con la Costituzione.
Passando alle modifiche introdotte con l’emendamento, sui cui il Governo ha posto e ottenuto la fiducia, segnaliamo le principali che riguardano l’agricoltura.
E’ stata introdotta l’esenzione per i fabbricati rurali ad uso strumentale, ubicati in comuni situati al di sopra dei mille metri di altitudine di cui all’elenco dei comuni italiani predisposto dell’Istat; per evitare perdite di gettito è stato comunque stabilito che l’eventuale esenzione non determina l’esenzione dalle altre imposte dirette (leggasi Irpef e relative addizionali).
La norma modificata prevede la riduzione al 50% della base imponibile per gli immobili di interesse storico o artistico e per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati. A tale ultimo proposito è previsto che l’inagibilità e l’inabitabilità sia accertata dall’ufficio tecnico comunale con perizia il cui costo sarà a carico del proprietario oppure il proprietario potrà presentare una dichiarazione sostitutiva che attesti tale situazione di inabitabilità o inagibilità.
L’emendamento del Governo approvato dal Senato prevede l’incremento del moltiplicatore per la determinazione della base imponibile per i terreni posseduti da soggetti diversi dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola: tale moltiplicatore passa da 130 a 135.
La norma modificata, se sarà confermata anche dalla Camera, prevede, per i fabbricati rurali strumentali per i quali è prevista l’aliquota del 2 per mille, il versamento dell’imposta in due rate pari al 30% in acconto e al 70% a saldo rispettivamente entro il mese di giugno e di dicembre, con la precisazione che per l’anno 2012 il versamento sarà effettuato in unica soluzione entro il 16 dicembre.
Chiudiamo questa breve carrellata di novità con la segnalazione che i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all’art. 1 del D.Lgs. 99/2004, purché condotti dai medesimi, sono soggetti all’imposta limitatamente alla parte di valore eccedente euro 6 mila e con le seguenti riduzioni:
- del 70% dell’imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti € 6.000 e fino ad € 15.500;
- del 50% dell’imposta gravante sulla parte di valore eccedente € 15.500 e fino ad € 25.500;
- del 25% dell’imposta gravante sulla parte di valore eccedente € 25.500 e fino ad € 32.000.