Dopo una lunga serie di incontri, protrattisi per quasi un anno, lo scorso 25 gennaio si è finalmente concluso l’esame, tra i rappresentanti del Mipaaf, Regioni e filiera vino, dello schema di decreto relativo al piano dei controlli dei vini a Do e Ig.
Questo decreto, che uscirà a breve in Gazzetta ufficiale, pone finalmente termine a un lungo periodo di tensione tra associazioni di categoria ed enti di certificazione, ma anche tra segmenti stessi della filiera, che sul piano delle Igt hanno avuto visioni molto differenti. Alla fine, grazie anche alla mediazione dei funzionari del Mipaaf, si è arrivati a una sintesi che coniuga da una parte l’esigenza di tracciare il percorso del prodotto dalla vigna alla bottiglia e dall’altra di ridurre nel limite del possibile i costi e le incombenze burocratiche a carico delle aziende, soprattutto in un settore, quello delle Igt, che è stato negli ultimi anni uno dei più performanti in chiave export proprio perché svincolato da tutto un meccanismo di “rendicontazione” che invece gravava sui vini a Doc. Il sistema saggiamente prevede una certa scalarità delle incombenze a carico delle aziende, a seconda della categoria dei vini.
Il controllo deve garantire, sotto la responsabilità della struttura competente, la rispondenza quantitativa sulle movimentazioni di carico e scarico dei vini e, per le partite imbottigliate, la loro tracciabilità. Le comunicazioni previste dal piano dei controlli possono essere inviate anche per via telematica all’organismo di controllo sulla base degli strumenti informatici già in possesso degli operatori, nei tempi previsti dal reg. Ce 436/09 per le relative annotazioni sui registri.
Ecco in sintesi le principali novità per quanto riguarda l’applicazione del piano sulle varie fasi di produzione dei vini Do e Ig.
Modalità per il sorteggio degli operatori sottoposti a controllo
Gli operatori da sottoporre a controllo per ogni categoria della filiera vitivinicola devono essere estratti tramite sorteggio casuale effettuato alla presenza di un funzionario della Regione o Provincia autonoma e di un funzionario dell’Ufficio Icqrf competenti per il territorio di produzione della Do o della Ig.
Inoltre ogni anno è sorteggiato un numero di soggetti già sottoposti a controllo da riproporre a verifica che rappresentino il 2% degli stessi. Nel caso siano state riscontrate non conformità gravi l’1% del sorteggio, deve riguardare i soggetti destinatari del provvedimento di non conformità.
Nel caso in cui un soggetto immesso nel sistema tutelato delle Do o Ig sia sorteggiato per una o più categorie della stessa Do o Ig, la struttura di controllo deve svolgere contestualmente le attività ispettive, qualora sia in grado di verificare tutti i requisiti richiesti dagli schemi di piano di controllo in considerazione della stagionalità delle fasi di controllo.
Rendicontazione dell’imbottigliato
Al fine di rendicontare i quantitativi di vino a Do e Ig imbottigliato, i soggetti imbottigliatori, non oltre 7 giorni lavorativi dalla data di conclusione delle operazioni di imbottigliamento e comunque almeno 3 giorni lavorativi prima della data di trasferimento o di vendita dei prodotti imbottigliati devono comunicare (anche telematicamente) alla competente struttura di controllo tutte le informazioni contenute nel modello di cui all’allegato 8 del decreto.
Limitatamente ai casi di urgenza, relativi al trasferimento o alla vendita immediata di partite di vini, il soggetto interessato può effettuare comunicazione preventiva di imbottigliamento. La struttura di controllo deve emettere parere entro le successive 24 ore lavorative, previa verifica della sussistenza dei requisiti quantitativi della partita oggetto di imbottigliamento. La relativa partita diviene trasferibile e/o vendibile alla scadenza del predetto termine.
Immissione al consumo di partite di rivendicate
Esclusivamente nel caso di immissione al consumo di partite di vini Do o Ig rivendicate direttamente dal produttore, lo stesso può applicare le seguenti disposizioni:
– per le partite di vino a Ig che non sono oggetto di riclassificazione l’avvenuta rivendicazione costituisce autorizzazione all’immissione in consumo;
– per le partite di vino a Ig ottenute a seguito di taglio tra partite rivendicate, la presentazione della relativa comunicazione alla struttura di controllo costituisce autorizzazione all’immissione in consumo;
– per le partite di vino a Do, rivendicate, che non sono oggetto di taglio, riclassificazione, declassamento, assemblaggio, l’ottenimento della certificazione costituisce autorizzazione all’immissione in consumo;
– per le partite di vino a Do ottenute a seguito di taglio e/o assemblaggio, tra partite rivendicate, dopo la certificazione di idoneità, la presentazione della relativa comunicazione alla struttura di controllo costituisce autorizzazione all’immissione in consumo.
I soggetti interessati alle disposizioni sopra ricordate dovranno comunicare, mensilmente ed anche in forma riepilogativa, tutte le informazioni richieste.
Riclassificazioni e declassamenti
Nel caso di riclassificazione di uva e/o vino atto a divenire Do o declassamento di vino a Do ad altra denominazione di origine o indicazione geografica, i soggetti della filiera, entro il giorno lavorativo successivo alla data di effettuazione, ne danno comunicazione, anche mediante strumenti informatici, alla struttura di controllo che, a sua volta, informa entro i tre giorni lavorativi successivi la struttura di controllo competente per la Do e/o Ig risultante dall’operazione mettendo a disposizione a titolo gratuito, e senza oneri aggiuntivi a carico dei soggetti della filiera, la documentazione.
Commercializzazione all’estero di vini sfusi
Le disposizioni del decreto si applicano anche ai prodotti vitivinicoli a Do e Ig commercializzati sfusi verso altri Stati membri dell’Ue o Paesi terzi importatori. In tal senso, a carico dei soggetti esportatori, si applicano le attività di controllo ed il prospetto tariffario previste per la categoria vinificatori e/o intermediari. Al fine di rendicontare i quantitativi di vino a Do e Ig destinato all’esportazione, gli esportatori, entro il giorno lavorativo successivo dall’effettuazione delle operazioni, devono trasmettere anche per via informatica alla struttura di controllo copia del documento di trasporto giustificativo della transazione commerciale.
Disposizioni per la vendita diretta al consumatore finale
Le disposizioni si applicano anche per i prodotti vitivinicoli certificati a Do o rivendicati a Ig oggetto di vendita diretta al consumatore finale. Per vendita diretta al consumatore finale si intende la vendita di prodotti a Do o Ig allo stato sfuso in contenitori di proprietà dell’acquirente.
I soggetti che effettuano la vendita diretta devono comunicare mensilmente alla struttura di controllo i quantitativi di vini a Do o Ig venduti direttamente al consumatore finale. Nel caso di vini a Do la comunicazione deve riportare anche i riferimenti alle certificazioni di idoneità delle relative partite.
Differenze tra i piani di controllo delle Do e Ig
I piani di controllo delle Do e delle Ig si differenziano, tra l’altro, per la diversa entità delle verifiche ispettive:
– nelle verifiche ispettive delle Do presso le aziende agricole produttrici di uve il campione significativo deve essere almeno il 10%, mentre nel caso delle Ig il campione deve rappresentare almeno il 3%. Anche nel caso delle aziende trasformatrici di uva, degli intermediari di uve o di vini sfusi la percentuale minima da sottoporre a controllo è differenziata, tra Do e Ig, in modo analogo a quanto previsto per le aziende agricole produttrici di uve;
– nelle verifiche ispettive per le Do presso le aziende di imbottigliamento il campione significativo deve essere almeno il 15%, mentre nel caso delle Ig il campione deve rappresentare almeno il 5%.
Nelle Do sono previsti esami chimico-fisici e organolettici, mentre per i vini a Ig solo controlli a campione (1-2%) per verificare i parametri analitici e non sono previsti esami organolettici.
Acquisizione informazioni e modalità delle comunicazioni
Alla struttura di controllo è fornito l’accesso telematico ai servizi Sian per la consultazione e l’acquisizione dello schedario viticolo, delle dichiarazioni di vendemmia e di produzione e delle dichiarazioni di giacenza dei vini.
Le comunicazioni previste dallo schema di piano dei controlli potranno essere effettuate mediante telefax, posta ordinaria, posta elettronica o mediante qualsiasi altro mezzo telematico di comunicazione secondo le modalità concordate tra i soggetti interessati.
Il piano dei controlli approvato e il prospetto tariffario per le singole Do o Ig saranno resi disponibili alla filiera vitivinicola interessata tramite la pubblicazione sul sito internet della struttura di controllo.